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AVVISO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 22 GIUGNO 2007 N°116
(Depositi dormienti)
TITOLI AL PORTATORE
Si avvisa la gentile clientela che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.1, 2 e 3 del DPR 22 giugno 2007
n°116 (Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, L.23 DIC 05 n°266 – Legge Finanziaria per l’anno 2006),
i rapporti
bancari, per i quali non si sono registrati movimenti nel periodo di anni dieci
decorrenti dalla data di libera disponibilità
delle somme e degli strumenti finanziari ad essi conti riconducibili,
verranno considerati “dormienti” e quindi estinti con
devoluzione dei rispettivi saldi e valori al fondo di cui all’art.1, comma 343, della Legge 23 DIC 2005, n° 266
noto come “Fondo a favore delle vittime di frodi finanziarie”.
Al riguardo si precisa che:
- rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
- l’applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento
euro.
Per evitare gli effetti di Legge in ordine a rapporti potenzialmente rientranti nella categoria dei conti “dormienti”, è
NECESSARIO CHE L’ATTUALE PORTATORE
DEL RAPPORTO faccia pervenire alla banca disposizioni in ordine
all’utilizzo del rapporto stesso e, comunque, compia di sua iniziativa, almeno una operazione o movimentazione.
I nostri sportelli sono a disposizione per ogni eventuale occorrenza e chiarimento.
Febbraio 2008
CARICHIETI SpA
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